Statuto
STATUTO


I. NOME, SEDE E SCOPO

Art. 1     Nome e forma giuridica
Con il nome “Club Sortilegio Teatrale” si è costituita un’associazione apolitica ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art. 2     Sede e foro
La sede ed il foro dell’associazione è Lugano.

Art. 3     Scopo e attività
Club Sortilegio Teatrale, è un’associazione senza scopo di lucro il cui obiettivo è quello di fare spettacoli teatrali e di magia.

 II. SOCI

Art. 4     Condizioni d’ammissione
L’Associazione è aperta alle persone fisiche o giuridiche che riconoscono lo scopo e le attività descritti all’art. 3

Art. 5     Procedura per l’ammissione
La domanda di accettazione avviene mediante richiesta scritta al comitato e versamento della tassa sociale.

Art. 6     Dimissioni
Le dimissioni sono dichiarate con lettera raccomandata al comitato almeno tre mesi prima della fine di ogni anno. Rimangono dovuti gli obblighi finanziari per l’anno in corso.

Art. 7     Esclusioni
I soci che violano gli statuti e le decisioni dell’assemblea sociale o del comitato, o i soci che si comportano in modo contrario agli interessi dell’Associazione possono essere esclusi con decisione del comitato. Parimenti possono essere esclusi i soci che non pagano la quota sociale dopo essere stati formalmente diffidati senza esito mediante lettera raccomandata. Le decisioni del comitato possono essere impugnate con lettera raccomandata
all’assemblea sociale entro 30 giorni dall’intimazione. I membri esclusi perdono i loro diritti sul patrimonio sociale. Essi sono però tenuti al pagamento delle quote sociali per il periodo in cui sono stati membri dell’Associazione.

III. FINANZIAMENTO

Art. 8     Risorse della società
Le risorse della società si compongono:
a) delle quote dei membri;
b) delle tasse d’entrata;
c) dei contributi volontari;
d) dei proventi derivanti dal capitale sociale;
e) da doni e altre entrate;
f) da campagne di finanziamento.

Art. 9     Quote e tasse sociali
La tassa d’entrata e le quote sociali vengono stabilite dall’assemblea.

Art. 10   Responsabilità
I soci non assumono alcuna responsabilità personale nei confronti di terzi. Gli obblighi dell’Associazione sono garantiti unicamente dal capitale sociale.

 IV. ORGANIZZAZIONE

Art. 11   Organi
Gli organi della società sono:
a) l’assemblea;
b) il comitato;
c) i revisori dei conti.

a) ASSEMBLEA SOCIALE

Art. 12   Convocazione
L’assemblea sociale ordinaria è convocata dal comitato ed ha luogo entro fine marzo di ogni anno. Il comitato o un quinto dei soci, con domanda scritta al presidente, ha la facoltà di convocare un’assemblea straordinaria.

Art. 13   Procedura di convocazione
L’assemblea dev’essere convocata tramite lettera ad ogni socio con preavviso di almeno 15 giorni. La convocazione deve menzionare l’ordine del giorno come pure le eventuali proposte di modifiche per gli statuti. L’assemblea vota su argomenti previsti dall’ordine del giorno, eccezion fatta per la proposta di convocazione di un’assemblea straordinaria.

Art. 14   Diritto di voto
Ogni socio ha diritto ad un voto nell’assemblea. Questo diritto non è tuttavia dato nelle questioni che lo concernono o che coinvolgono suoi familiari in linea diretta.Un socio può farsi rappresentare solamente con procura scritta da un altro socio o da un membro della sua famiglia. Le persone giuridiche dovranno indicare il loro rappresentante.

Art. 15   Decisioni
Il Presidente (o un altro membro designato dall’assemblea) dirige l’assemblea.
L’assemblea decide ed elegge con maggioranza semplice dei voti dei soci presenti. Le modifiche degli statuti e lo scioglimento della società possono essere decisi solamente da 2/3 dei soci presenti.
Per lo scioglimento vale l’art. 25.

Art. 16   Verbale
Viene tenuto un verbale delle assemblee che sarà firmato dal segretario e dal Presidente.

Art. 17   Funzioni dell’assemblea
L’assemblea ha le seguenti funzioni:
a) nomina il comitato ed elegge il Presidente;
b) approva i bilanci e da discarico al comitato;
c) approva il programma di attività e i preventivi;
d) stabilisce la tassa d’entrata e le quote annuali;
e) approva i regolamenti proposti dal comitato;
f) è istanza di ricorso contro le decisioni del comitato sull’ammissione ed  esclusione dei soci;
g) decide sullo scioglimento della società;
h) si pronuncia sulle questioni che non sono di competenza del comitato,   oppure che il comitato medesimo le sottopone;
i) nomina due revisori dei conti.

b) COMITATO

Art. 18   Composizione
Il comitato si compone da almeno quattro membri fra i quali il Presidente, il Vice-presidente, il segretario e un cassiere. Queste ultime due cariche possono essere cumulate dalla medesima persona.

Art. 19   Durata
Il comitato sta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 20   Convocazione
Il comitato si riunisce ogni qual volta gli affari lo richiedano e su convocazione del Presidente.Ogni membro del comitato può richiedere per iscritto al Presidente la convocazione.

Art. 21   Competenze
Il comitato prende tutte le misure necessarie, iniziative e decisioni che servono al raggiungimento degli scopi dell’associazione. In particolare:
a) convoca l’assemblea generale e esegue le sue decisioni;
b) tiene un elenco dei soci;
c) incassa le tasse e le quote sociali;
d) decide sulle ammissioni ed esclusioni dei soci;
e) redige ogni anno un rapporto sull’attività svolta;
f) redige ogni anno un rapporto sui bilanci;
g) presenta ogni anno il programma di attività per l’anno seguente;
h) può nominare delle commissioni speciali che potranno esser formate sia da soci che da esterni;
i) rappresenta la società nei confronti di terzi con firma collettiva a due tra un membro del comitato e il segretario;
l) nomina il Vice Presidente, il segretario e il cassiere.

Art. 22   Decisioni
Il comitato può deliberare quando è presente almeno la metà dei suoi membri. Le decisioni vengono prese dalla maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voti decide il Presidente.

Art. 23   Verbale
Il segretario ha il compito di redigere un verbale sia per le assemblee sociali sia per le riunioni del comitato. Il verbale deve essere firmato dal segretario e dal Presidente.

Art. 24   Cassiere
Il cassiere amministra il patrimonio dell’associazione. Deve provvedere per un’accurata ed oculata amministrazione.Deve presentare all’assemblea sociale il bilancio annuale e conti di gestione.

V. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 25   Scioglimento
L’assemblea può decidere in ogni tempo lo scioglimento dell’Associazione.La decisione è valida se è presente almeno la metà dei soci. Nel caso che non sia raggiunto il numero legale di presenze, si provvederà a riconvocare l’assemblea ad almeno 15 giorni di distanza, questa nuova assemblea è abilitata a decidere indipendentemente dal numero di soci presenti.

Art.  26  Liquidazione
In caso di scioglimento il comitato si occupa della liquidazione della società, a meno che l’assemblea nomini dei liquidatori.

Art. 27   Riparto del patrimonio sociale
Dopo il pagamento dei debiti, gli attivi saranno devoluti in beneficenza.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28   I presenti statuti modificano quelli dell’assemblea costitutiva del 11.1.2011 e entrano in vigore da oggi.



Lugano, il 24 gennaio 2011                       



Il Presidente                                La Vicepresidente



Tiziano Lippmann                         Susanna Baseotto
Chi siamo
 
  Franco Di Leo
  Regista




  Tiziano Lippmann
  Prestigiatore




  Federica Domestici
  Aiuto Regia/Attrice




  Susanna Baseotto
  Attrice

































 
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